Detrazioni per carichi di famiglia: che caos!

A seguito dell’operatività dell’Assegno Unico Universale (AUU) dal 1° marzo il sistema delle detrazioni per carichi di famiglia, riformulato, ha scombussolato tutti e non poco. L’Agenzia delle Entrate con la circolare 4/E/2022 ci ha aiutato a schiarirci le idee.

Le detrazioni per carichi di famiglia depennate dall’ordinamento tributario sono state quelle relative ai figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le eventuali maggiorazioni per minori di 3 anni e per figli con disabilità. Inoltre, risulta abrogata anche la detrazione per famiglie numerose. In altre parole, dal mese di marzo le detrazioni per figli a carico che trovano applicazione sono solo per quelle per figli di età pari o superiore a 21 anni.

Alla luce di queste indicazioni possiamo addentrarci nel districare casistiche più complesse. Ebbene, per i figli tra i 18 e i 21 anni che non rientrano nelle condizioni che danno accesso all’AUU (ad esempio i non studenti e non lavoratori) non saranno considerati portatori di detrazioni fiscali e nemmeno essere parificati alla categoria di “altri familiari” cui il TUIR dedica una specifica detrazione d’imposta. Invece, per i figli di età inferiore ai 21 anni ma considerati fiscalmente a carico (reddito complessivo inferiore a € 4.000), i genitori potranno continuare a fruire delle deduzioni e detrazioni per gli oneri sostenuti nel loro interesse, anche se non beneficeranno più delle detrazioni per figli, ormai abrogate. Ulteriormente, i genitori di figli in età inferiore a 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, potranno continuare ad applicare le disposizioni agevolative del welfare aziendale.

E se i figli hanno un’età pari o superiore a 21 anni? L’Agenzia ci dice che nel caso in cui il figlio sia affetto da disabilità, le detrazioni fiscali spettano e sono cumulabili con l’AUU. In assenza di disabilità le detrazioni spettano, non invece l’AUU. In questo caso potrebbe essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico nel caso in cui l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed elettivamente separato.

Infine l’Agenzia puntualizza che le detrazioni per figli a carico sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.