Dati personali: il giudice deve accertare la pertinenza e non eccedenza del trattamento rispetto alla finalità

L’art. 11, d.lgs. n. 196/2003, prevede che i dati personali siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, dovendo, inoltre, essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti ovvero successivamente trattati.  

Questo l’oggetto dell’ordinanza della Suprema Corte n. 368/21, depositata il 13 gennaio 2021.

La Corte di Cassazione evidenzia, in particolare, che in materia di trattamento dei dati personali il d.lgs. n. 196/2003 tutela anche i dati personali già pubblici o pubblicati, in quanto il soggetto chiamato al trattamento può ricavarne ulteriori informazioni e, dunque, un valore aggiunto informativo che non potrebbe essere estratto dai dati singolarmente considerati. Tale operazione, prosegue la Corte, rischia di ledere la dignità dell’interessato, che riveste il valore massimo a cui si ispira la legislazione in materia di trattamento dei dati personali, oltre ad essere considerata, tra i valori costituzionalmente protetti, di natura preminente rispetto all’iniziativa economica privata.