Credito d’imposta per le Start-Up Innovative : le principali novità

La legge 26.5.2023 n. 56, ha previsto alcune novità che riguardano il credito d’imposta per le start up innovative, costituite a partire dal 1.1.2020, che operano nei settori dell’ambiente e dell’energia da fonti rinnovabili.

La disposizione agevolativa riguarda le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo relative alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Dal punto vista agevolativo si prevede un credito d’imposta:

– fino a un importo massimo di 200.000,00 euro;

– in misura non superiore al 20% delle spese agevolabili;

– nel rispetto del limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24

E’ verosimile che per la nozione di start-up innovativa si faccia riferimento all’art. 25 del D.L 179/2012 che individua i seguenti requisiti.

L’impresa start-up innovativa, è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

  • è costituita da non più di sessanta mesi;
  • è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  • effettua spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;
  • ha dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero.

Con specifico DM (del Ministro delle Imprese e del made in Italy) saranno emanate le disposizioni attuative.