Costi “Black List” al restyling : Cosa prevede la nuova normativa

La Legge n. 208 del 28/12/2015 aveva definitivamente abrogato le disposizioni contenute nell’art. 110 del TUIR concernenti il regime di deducibilità dei componenti negativi di reddito derivanti da spese sostenute nei confronti di imprese residenti o localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati.

Fino ad allora il contribuente aveva l’onere di fornire la prova che le imprese estere svolgevano prevalentemente un’attività commerciale e che le operazioni poste in essere  rispondevano ad  un  effettivo  interesse  economico. Ciò significava dover reperire innanzitutto la documentazione di natura amministrativa inerente tali imprese, come gli estremi di iscrizione a quelle che possiamo definire le Camere di Commercio locali, o organismi similari e le informazioni connesse, cosa non semplice specialmente nel caso di acquisti effettuati attraverso piattaforme e-commerce.

Grazie alla citata Legge di Bilancio, pertanto, a partire dall’esercizio 2016 i cosiddetti “costi black list” non era non più oggetto di una presunzione di indeducibilità. I commi da 84 a 86 dell’art. 1 della nuova Legge di Bilancio reintroducono tale disciplina, sebbene con misure meno stringenti, stabilendo alcune limitazioni alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali. Dal 2023 tali spese risulteranno sempre deducibili per la parte di esse che non eccede il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, mentre solo l’eventuale quota di costo che eccede tale valore potrà risultare deducibile a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico dell’operazione posta in essere. Al contribuente l’onere di fornirne le prove su eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, entro 90gg dalla stessa.

I nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies dell’art. 110 del TUIR che accolgono tali disposizioni, prevedono altresì l’esclusione per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 167 del TUIR, ovvero le imprese estere controllate. Le bozze dei nuovi Modelli Redditi 2023 pubblicate dall’Agenzia Entrate hanno inoltre prontamente recepito la nuova normativa prevedendo, ad esempio, per i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RF, la classica variazione in aumento e in diminuzione, al fine di evidenziare, come era previsto in passato, le spese in oggetto.Sarà opportuno monitorare con una certa frequenza la lista dei Paesi e territori interessati dalla nuova disciplina, in quanto spesso soggetta ad aggiornamenti. Trattasi dei territori individuati nell’allegato I alla lista  delle giurisdizioni non cooperative  a fini fiscali, adottata  con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea. Attualmente tale lista, come risultante dall’ultima conclusione del Consiglio adottata lo scorso 14 febbraio comprende American Samoa, Anguilla, Bahamas, British Virgin Islands, Costa Rica, Fiji, Guam, Marshall Islands, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands, Vanuat.