Contributo a fondo perduto per le attività economiche svolte nelle città d’arte

Padova e Venezia sono da sempre città che attraggono un elevato numero di turisti stranieri ogni anno. Tale attività turistica gioca spesso un ruolo fondamentale per le attività economiche ivi insediate, in quanto riveste una voce importante delle loro entrate.

Difatti, vi sono attività economiche che hanno subito un drastico calo del fatturato proprio a causa della riduzione dei flussi turistici provenienti dall’estero per la crisi sanitaria e le norme sul distanziamento.

A ristoro degli effetti negativi del Covid, il Decreto Agosto (art. 59) ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto per tutte quelle attività economiche e commerciali svolte nei centri storici caratterizzati, ante-pandemia, da un alto tasso di turisti stranieri.

Requisito soggettivo

I soggetti che hanno diritto al contributo a fondo perduto sono coloro che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico in forma imprenditoriale, ossia i soggetti esercenti le attività di commercio al minuto.

Requisito territoriale

L’articolo 59 prevede che possano richiedere tale contributo coloro che svolgono la loro attività d’impresa “nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

  • per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
  • per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Sono state individuate 29 città d’arte italiane che soddisfano tali condizioni. Di seguito la tabella riepilogativa.

Requisito oggettivo

Condizione necessaria è aver subito un calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 di oltre il 33% del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019. Attenzione perché tale fatturato deve essere stato conseguito esclusivamente nella zona A del Comune ammesso all’agevolazione.

Il contributo è pari a:

a. con ricavi/compensi 2019 inferiori a 400.000 euro: il 15% della riduzione del fatturato aprile 2020-aprile 2019;

b. con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000 euro e 1 milione di euro: il 10% della riduzione del fatturato aprile 2020-aprile 2019;

c. con ricavi/compensi 2019 superiori a 1 milione di euro: il 5% della riduzione del fatturato aprile 2020-aprile

È previsto un importo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi. Al medesimo ammontare hanno diritto anche coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° luglio 2019.

La norma stabilisce anche l’importo massimo di contributo erogabile, pari a 150.000 euro per soggetto.

L’importo spettante sarà accreditato dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente indicato in sede di compilazione dell’istanza con modalità telematiche. Si attende la sola pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della relativa modulistica da compilare.