Contratto di rioccupazione: il contratto “in via eccezionale” che somiglia all’apprendistato

Il D.L. del 25 maggio 2021, n. 73, ha introdotto, tra le tante misure o proroghe di misure già esistenti, una nuova tipologia contrattuale: il contratto di rioccupazione.

Si tratta in sostanza di una tipologia contrattuale istituita “in via eccezionale”, la cui instaurazione dovrà avvenire tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, diretta a incentivare il ricollocamento di soggetti in stato di disoccupazione.

L’assunzione di un lavoratore, disoccupato ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 150/2015, comporta uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi INPS a carico azienda, per la durata del rapporto.

Quanto può durare il contratto di rioccupazione?

Nonostante tale rapporto sia definito dal testo di legge come un “contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, lo stesso ha una durata massima di sei mesi, al termine dei quali sia datore di lavoro che lavoratore potranno liberamente recedere, con preavviso decorrente dalla data di scadenza apposta.

Una volta raggiunto tale termine, se nessuna delle due parti esercita il diritto di recesso, il rapporto proseguirà come un rapporto a tempo indeterminato a tutti gli effetti.

Quest’ultimo elemento è il primo tra quelli che accomunano tale tipologia contrattuale “eccezionale” con una tipologia contrattuale, oramai tutt’altro che eccezionale, come lo è l’apprendistato.

Infatti, anche l’apprendistato è definito come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al quale viene però apposto un termine, decorso il quale, nell’inerzia delle parti, è prevista la prosecuzione a tempo indeterminato.

Altro elemento che accomuna l’apprendistato al contratto di rioccupazione è rappresentato dalla necessità di redigere un piano nel quale si dovranno tracciare le tappe della riqualificazione del lavoratore.

Nello specifico, il 3° comma dell’art. 41 del succitato decreto dice che:” Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi.”

Premesso che, data l’espressione usata dal Legislatore “con il consenso del lavoratore”, sarebbe interessante capire cosa succederebbe se il lavoratore non prestasse il proprio consenso alla redazione del progetto e quali dovrebbero essere le modalità, lo stesso risulta essere concettualmente simile al piano formativo individuale, documento redatto a cura del datore di lavoro, al cui interno dovrà esserci la pianificazione dell’attività formativa che si intende impartire all’apprendista, che sempre deve accompagnare il rapporto di apprendistato.

Il contratto di rioccupazione gode delle medesime tutele riservate al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, salvo la possibilità di recedere liberamente al termine dei sei mesi, il rapporto potrà essere interrotto solo attraverso licenziamento, per giustificato motivo o giusta causa, o attraverso dimissioni del lavoratore.

Attenzione però!

Il licenziamento del lavoratore comporterà la restituzione da parte del datore di lavoro dei benefici contributivi goduti ex ante.