Congedo parentale Sars cov-2

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese il legislatore ha introdotto una nuova tipologia di congedo “straordinario”.

Nello specifico, il congedo parentale SARS CoV-2 istituito all’art. 9 del D.L. 21 ottobre 2021 n.146 riconosce a decorrere dal 22 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 (salvo ulteriori proroghe) ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, a quelli autonomi iscritti all’Inps e a coloro iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con figli di età inferiore a 14 anni che siano affetti da SARS CoV-2 o in quarantena da contatto o con sospensione dell’attività didattica in presenza, la possibilità di astenersi da lavoro percependo un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria di appartenenza.

Requisito indispensabile per la fruizione di tale misura è la convivenza ufficiale tra figlio e genitore. Nel caso di affidamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento al lavoratore richiedente il congedo.

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità (previste dall’art. 3, c. 3, della Legge n. 104 del 1992), il congedo parentale SARS CoV-2 può essere fruito senza limite di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore che beneficia del congedo.

Nell’ipotesi di figli di età compresa tra i 14 e 16 anni il legislatore ha previsto comunque la possibilità di astenersi dal lavoro mantenendo il diritto alla conservazione del posto ma senza il riconoscimento della contribuzione figurativa e alcun diritto a un’indennità. In questo caso non dovrà esser presentata alcuna domanda all’Inps ma solo al datore di lavoro.

Il congedo può essere fruito in modalità giornaliera o in modalità oraria ma non nello stesso arco di tempo da entrambi i genitori. A tale disposizione però si contrappone una deroga che prevede la possibilità per entrambi di utilizzare il congedo nel caso di più figli di cui uno con disabilità grave. Infine, il congedo orario può essere utilizzato da ambo i genitori nella stessa giornata purché in fasce orarie differenti tra loro.

Il congedo giornaliero risulta compatibile con:

-la malattia dell’altro genitore in quanto essa è considera un evento morboso che potrebbe comportare l’impossibilità di prendersi cura del figlio;

– la maternità/paternità: in questo caso l’ammissibilità della domanda è subordinata all’utilizzo per un figlio diverso rispetto a quello per il quale sussista il congedo alla maternità/paternità;

– le ferie dell’altro genitore;

– i soggetti fragili;

– i permessi L.104/1992

– l’inabilità e pensione di invalidità dell’altro genitore;

– lo smart-working: in questo caso il genitore che svolge attività di lavoro in modalità agile avrà diritto all’astensione dallo svolgimento della prestazione lavorativa. Il congedo può essere goduto anche se l’altro genitore svolge la prestazione in smart-working nello stesso periodo.

Il congedo non può esser fruito nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro di uno dei due genitori.