Codice della crisi d’impresa: una proroga non così ampia

Il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) ha differito l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa al 1° settembre 2021.

Tale differimento è stato previsto al fine di attivare il sistema di misure d’allerta, volto ad anticipare lo stato d’insolvenza delle imprese, in un periodo di maggiore stabilità.

Si ricorda a tal proposito che, in base a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Codice della Crisi, in capo agli organi di controllo societari (sindaci, revisore e società di revisione) vi è l’obbligo di segnalazione immediata all’organo amministrativo della presenza di fondati indizi della crisi riconducibili all’insostenibilità dell’indebitamento nei successivi 6 mesi, al venir meno del presupposto della continuità aziendale e alla presenza di debiti scaduti in maniera reiterata e significativa. Nel caso d’inattività da parte dell’organo amministrativo, l’organo di controllo invierà la segnalazione direttamente all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’impresa).

La rilevazione dello stato di crisi sarà determinata attraverso il monitoraggio di appositi indicatori, ovvero:

  • un patrimonio netto in deficit o sotto la soglia minima;
  • un Debt Service Cover Ratio al di sotto del valore 1;
  • il superamento di tutti e cinque gli indici di allerta specificatamente previsti;
  • ritardi nei pagamenti reiterati e significativi;
  • assenza di prospettive di continuità aziendale.

Di conseguenza, si può facilmente intuire come il controllo tempestivo e puntuale dell’andamento della propria attività verterà un ruolo fondamentale in questo nuovo scenario.

Approfittiamo, quindi, di tale proroga per approfondire come gestire al meglio la propria situazione e non arrivare impreparati al prossimo anno.