Cassa integrazione e durata del periodo di apprendistato

Il D.lgs 81/2015, all’art.41 e ss, regolamenta la disciplina del contratto di apprendistato. Come noto, questa tipologia contrattuale è connaturata da una “causa mista” e cioè il rapporto sinallagmatico non è caratterizzato solo dal do ut des tra energie lavorative impiegate dal lavoratore nell’adempimento della sua obbligazione lavorativa e la controprestazione economica erogata dal datore di lavoro. Infatti, il contratto di apprendistato prevede una importante componente formativa che può assumere sfumature diverse a seconda del tipo di apprendistato attivato, professionalizzante o finalizzato all’ottenimento di un titolo di studio.

Generalmente, la componente formativa potrebbe essere alterata dall’incidenza di eventi non imputabili alle parti, come una malattia o un infortunio. A questo proposito, il D.lgs 81/2015 prevede, in via generale, la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro per un periodo superiore a 30 giorni. I contratti collettivi spesso intervengono meglio declinando queste casistiche. Con riguardo alla maternità, ancora attuale è il D.P.R. 1026/1976 che all’art.7 stabilisce che “i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si computino ai fini della durata del periodo di apprendistato”.

Il D.lgs 148/2015 per l’apprendistato professionalizzante dispone di una norma speciale rispetto a quanto sopra riportato. Infatti, in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, alla ripresa dell’attività lavorativa “il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”. Pertanto, a prescindere che il datore di lavoro applichi un programma di riduzione di orario o di sospensione, indipendentemente dalla durata dello stesso, il periodo di apprendistato andrà necessariamente prorogato. L’Inps con il Msg 24/2016 ha già recepito questa disposizione, precisando che i datori di lavoro dovranno rapportare a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista. Ad esempio: se l’orario di lavoro giornaliero dell’apprendista è di 8 ore, ed è stato in cassa integrazione complessivamente 80 ore, il termine dell’apprendistato dovrà essere prorogato di 10 giorni.

Un tema sicuramente da attenzionare a seguito del massiccio ricorso in quest’ultimo anno alle integrazioni salariali per Covid-19.