Cambio d’appalto e quota di riserva ex L.68/1999.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è recentemente intervenuto con un chiarimento amministrativo di ampio respiro sulle criticità connesse al personale che transita da cedente a subentrante nell’ambito di un cambio d’appalto e la determinazione della base di computo ai fini del rispetto della quota di riserva sul collocamento obbligatorio.

La nota del 26.11.2020 n. 12164, ricorda che il Ministero del lavoro, già nel 2001, seppur limitandosi al settore delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, aveva cominciato ad esprimersi sull’argomento. Il principio riconosciuto fu quello di ritenere il personale che transitava da un’azienda all’altra neutro ai fini della determinazione dell’organico per l’impresa subentrante e, conseguentemente, ininfluente nella quantificazione della quota di riserva. In maniera condivisibile, si era riconosciuto che quei lavoratori che in adempimento ad un obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando, si spostavano da cedente a subentrante, costituivano un incremento/decremento occupazionale provvisorio e limitato al termine dell’esecuzione dell’appalto.

Questo pensiero è stato poi confermato nell’interpello 23/2012 dell’Ispettorato e definitivamente confermato dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2252 del 15/05/2017.

L’ispettorato infine puntualizza, nella nota in commento, che la problematica relativa al limite temporale dell’esclusione dalla base di computo per il calcolo della quota di riserva dei lavoratori acquisiti per cambio d’appalto possa coincidere con la durata dell’appalto medesimo.