Bonus prima casa under 36

Il Decreto Sostegni-bis ha introdotto una nuova agevolazione in favore dei giovani di età inferiore ai 36 anni, che vogliono acquistare la loro “prima casa”.

L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo, nonché nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato:

  • in compensazione nel Modello F24, per esempio per il pagamento dell’IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi;
  • in diminuzione delle imposte di registro e ipocatastali, dovute sulle successioni o donazione.

Sono agevolabili gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, per l’acquisto di abitazioni non di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9), da soggetti che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Situazione particolare è quella relativa alla stipula di un contratto preliminare, il quale preveda la corresponsione di caparre o acconti. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta agevolazione non spetta in sede di stipula di un contratto preliminare di acquisto, in quanto da questo ne derivano meri effetti obbligatori, e non reali, non essendo idoneo a generare effetti traslativi della proprietà (al pari del contratto di compravendita), né a determinare l’obbligo di corrispondere un prezzo alla controparte. Per tale motivo, non è applicabile il nuovo bonus prima casa.

Unico rimedio per il contribuente è quello di richiedere il rimborso dell’imposta proporzionale versata per gli acconti e caparra in misura superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo. A tal fine, il contribuente dovrà presentare formale istanza di rimborso, nel termine di tre anni dalla registrazione del contratto definitivo di compravendita.