Bilancio 2022 con perdite oltre il terzo del capitale sociale

Sia nel caso in cui il capitale si sia ridotto per perdite dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 oltre 1/3, sia nel caso in cui si sia ridotto al disotto del limite legale, possono trovare applicazione, le disposizioni di cui all’art. 6 d.l. n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modificazioni per cui “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4, e 2545-duodecies del Codice civile”.

Tenuto conto però della rilevanza della situazione gli amministratori devono includere nella propria relazione ai sensi dell’art. 2446, co. 1, c.c. (ovvero ai sensi dell’art. 2482-bis, co. 2, c.c.) in un apposito paragrafo della relazione sulla gestione le indicazioni circa le cause e la natura delle perdite, la situazione in cui versa la società, il prevedibile andamento della gestione e circa le iniziative che si intendono perseguire per il ritorno all’equilibrio economico.

Le azioni adottate e da adottare e le relative misure attuative, devono essere improntate ragionevolmente ai principi di corretta amministrazione, rispettose dei limiti di legge e delle previsioni statutarie.

In tale situazione possono quindi proporre all’assemblea di fruire dell’opportunità prevista nel citato art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23.