Bilancio 2020 ed ammortamenti

Il DL 104/2020 ha introdotto la disciplina che consente per i bilanci relativi all’esercizio in corso al 15 agosto 2020, ovvero il bilancio 2020 per i soggetti cd “solari”, la facoltà di non effettuare sino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Detta facoltà è concessa con riferimento ai “soggetti che non adottano i principi contabili internazionali” ossia le società che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile e  principi contabili OIC, gli intermediari non IFRS che redigono il bilancio secondo le regole del Dlgs 136/2015 e le imprese di assicurazione che non seguono nella redazione del bilancio d’esercizio i principi contabili internazionali. Anche dunque le micro imprese dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della disciplina.

La disposizione derogatoria potrà essere applicata non solo nei casi in cui vi sia una mancata o ridotta utilizzazione dei singoli beni o classi di essi, ma anche quando vi siano situazioni che possono attestare, in termini generali, l’impatto negativo che la situazione pandemica legata alla diffusione del COVID-19 ha avuto sull’operatività dell’impresa.

A fronte dei minori ammortamenti che dunque si possono iscrivere a bilancio si contrappone la necessità di costituzione di una riserva indisponibile la quale non potrà essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma potrà essere utilizzata a copertura perdite. Nel caso vi fosse un utilizzo in questi termini il vincolo sarà spostato sugli utili futuri e, quindi, la riserva dovrà essere reintegrata. La liberazione di detta riserva potrà avvenire al termine del periodo di ammortamento, qualora sia stato prolungato di un anno o, in alternativa, gradualmente nel corso degli esercizi qualora il periodo di ammortamento risulti immutato e la quota di ammortamento non effettuata sia “dilazionata” lunga le residua vita utile dell’immobilizzazione o in caso di cessione.

Sarà inoltre necessario nella Nota Integrativa indicare se si sia fruito della specifica disciplina dando cenno circa la motivazione, evidenziandone altresì l’impatto sullo stato patrimoniale e sul conto economico.

Dovrebbe rimanere possibile dedurre extra-contabilmente la quota ammortamenti non imputata a bilancio, ciò determinerebbe però un disallineamento tra valore civile e fiscale del bene, che richiederà lo stanziamento di imposte differite passive.