Bancarotta preferenziale: dalla Cassazione un’apertura per i pagamenti preferenziali con c.d. scopo di salvataggio

Con sentenza n. 18528 resa il 18.06.2020, la Sez. V della Cassazione Penale fornisce un’interessante apertura in favore dei pagamenti preferenziali, qualora questi siano stati effettuati con c.d. scopo di salvataggio.

L’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale – chiarisce la Corte – è costituito dal dolo specifico, ossia nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri creditori (secondo lo schema del dolo eventuale).

Detta finalità – prosegue la Corte – non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile.

La sentenza n. 18528/20 merita attenzione per la ricostruzione chiara dei connotati peculiari della bancarotta preferenziale.

Tale ipotesi si distingue dalle altre tipologie di bancarotta fraudolenta per il comportamento arbitrario dell’imprenditore, volto a favorire taluno dei creditori (che vengono soddisfatti) rispetto agli altri (destinati a rivendicare il loro credito nell’ambito di una procedura concorsuale), in spregio del principio della par condicio creditorum.

Ciò premesso, la sentenza in commento merita di essere segnalata poiché eleva ad elemento chiave per la sussistenza, o meno, del reato di bancarotta preferenziale, la componente soggettiva, e cioè il fine (lo scopo) a cui l’imprenditore mirava nell’effettuare il pagamento in favore di taluni creditori.

Ebbene, nella pronuncia in esame la Suprema Corte ha escluso il dolo del delitto di bancarotta preferenziale sull’assunto che l’imprenditore, nell’effettuare i pagamenti a dipendenti e fornitori, a scapito dell’erario e degli istituti di previdenza, non ha agito con la finalità di favorire taluno dei creditori rispetto ad altri, bensì con l’intenzione di garantire la prosecuzione dell’attività produttiva, il cui raggiungimento, nel caso di specie, appariva come probabile e ragionevole.