Attività agricole connesse e vino

Le attività cd connesse ricomprendono quella attività che, di per sé sarebbero commerciali, ma essendo “agganciate” ad attività agricole eserciate ad un imprenditore agricolo nel rispetto del requisito della prevalenza, soggiacciono anch’esse alle regole proprie delle attività agricole.

Dal punto di vista fiscale non tutte le attività sono considerate quali connesse, ancorché vi sia una formulazione ampia, ma vengono considerate tali unicamente quelle individuate con appositi decreti ministeriali, e tra queste vi rientra anche la produzione di vino.

Le attività connesse si possono catalogare in due casistiche principali:

  • quelle di prodotto, consistenti nella attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti;
  • quelle di azienda, rappresentate dalla fornitura di beni e servizi, nonché attività di valorizzazione del territorio e patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

Volendo evidenziare le casistiche che si possono incontrare nel settore vitivinicolo, possiamo riassumere quanto segue:

  • l’attività di trasformazione e manipolazione di prodotti propri indicati nel decreto ministeriale è considerata attività agricola e la tassazione rientra nel reddito agrario a pieno titolo;
  • la trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, compresi tra quelli indicati nel decreto, è considerata come attività agricola e quindi si applica la tassazione in base al reddito agrario. Va contestualmente rispettato il limite dei prodotti propri apportati, oltreché il principio della prevalenza di quelli propri su quelli di terzi;
  • nel caso in cui l’attività connessa di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli abbia ad oggetto beni che rientrano fra quelli elencati nel decreto ministeriale, ma non derivanti in prevalenza dal fondo, opera la c.d. franchigia e, quindi, sono da qualificarsi come redditi agrari ai sensi dell’art. 32 TUIR i redditi provenienti dall’attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio dall’imprenditore agricolo. I redditi ottenuti dalla trasformazione delle quantità eccedenti tali limiti devono, invece, essere determinati in base alle regole ordinarie in materia di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 56 del TUIR;
  • in presenza di attività agricole connesse, che non siano riconducibili alle tipologie elencate nel decreto e per le quali non ricorre il requisito della prevalenza dei prodotti dal fondo, l’intero reddito prodotto costituisce reddito d’impresa da determinarsi analiticamente in base all’art. 56 del TUIR, cioè a costi e ricavi;
  • l’attività di mera commercializzazione, conservazione e valorizzazione di prodotti acquistati presso terzi determina sempre ed esclusivamente reddito d’impresa.