Acquisto immobili all’asta: dopo l’aggiudicazione è tutto finito?

In caso di esito positivo dell’asta nel corso della quale siamo risultati aggiudicatari del bene immobile, abbiamo concluso tutta la nostra attività?

Assolutamente no!

Intanto, ai sensi degli art. 107 e 108 della Legge Fallimentare, terzi in genere possono proporre un’offerta in aumento rispetto al prezzo di aggiudicazione entro un certo termine, non precisamente disposto dalla norma (di solito 30/40 giorni) ed in questo caso dovrà essere fissata una nuova asta competitiva tra il primo aggiudicatario ed il nuovo offerente con una conseguente nuova aggiudicazione evidentemente ad un prezzo maggiore.

Decorso il termine, l’aggiudicazione diventa definitiva e occorre quindi:

– versare il saldo con fondi a disposizione dell’aggiudicatario o negoziando un mutuo ipotecario/finanziamento chirografario;

– redazione del decreto di trasferimento (a cura del Giudice incaricato) oppure voltura notarile;

– procedere alla cancellazione dei pregiudizievoli (ipoteche, …)

– verificare l’esistenza di arretrati di spese condominiali che in caso di vendita fallimentare sono a carico della curatela fino alla data della voltura (ma in molti casi vengono pagati dall’aggiudicatario per deficit di conoscenze) mentre nel caso di esecuzione immobiliare sono a carico dell’aggiudicatario per i due anni antecedenti la vendita;

– verifica copertura assicurativa (condominiale) o personale dell’ex proprietario e sua riattivazione;

– verifica situazione fiscale dell’immobile (imu, irpef, …)

– sanatoria degli abusi o difformità edilizie e rilascio del nuovo certificato di agibilità.