14 Set Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104 (DL Agosto)
In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Il cosiddetto DL Agosto che va letto in continuità del precedente DL Cura Italia e DL Rilancio è l’ennesimo prodotto normativo complesso, volto a regolamentare una pluralità di aspetti tra cui alcuni temi impattanti sull’ambito della gestione del personale che tratteremo nella presente circolare.
Ma andiamo con ordine…
Cassa integrazione ordinaria, Fondo di Integrazione salariale e cassa integrazione in deroga
Il DL Agosto ha innovato l’impianto di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La prima sostanziale novità, inerisce la possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi alla data del 12 luglio 2020. Infatti è stato rideterminato il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (complessivamente 18 settimane), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino il 12 luglio 2020.
Facciamo un esempio: se si era ricorso all’ammortizzatore sociale da lunedì 13.07 al sabato 18.07 (1 settimana), questa settimana viene imputata a scomputo del nuovo plafond di 18 settimane. Questo significa che il datore di lavoro ne avrà ancora 17 residue. A nulla valgono più eventuali conteggi di residui calcolati secondo i precedenti decreti in quanto, ribadiamo, azzerati dal DL Agosto.
Queste nuove 18 settimane sono così articolate:
9 settimane riconosciute senza particolari requisiti di accesso;
9 settimane ulteriori riconosciuta a condizione che siano state interamente fruite le prime 9 e a fronte del versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:
1. al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
2. al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che non hanno avuto una riduzione del fatturato;
3. nessun contributo addizionale dovuto per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%..
Il requisito sul fatturato andrà autocertificato su indicazioni INPS che stiamo attendendo.
Gli aspetti esposti riguardano anche il Fondo degli artigiani FSBA di cui attendiamo apposita delibera.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
I datori di lavoro che non richiedono ammortizzatori sociali ai sensi del DL Agosto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di cassa integrazione ai sensi del DL Cura Italia e DL Rilancio, possono usufruire di un esonero
dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi. L’esonero può essere richiesto anche da quei datori di lavoro che avevano chiesto l’intervento della cassa integrazione secondo le precedenti decretazioni anche se tale periodi sfociano oltre il 13 luglio 2020.
Nel caso si usufruisca di questa agevolazione si dovrà rispettare la nuova disciplina sul blocco dei licenziamenti.
Sostanzialmente, l’esonero in trattazione è destinato a quei datori di lavoro che sono sicuri di non ricorrere in futuro
alle integrazioni salariali e che sono convinti che non ci saranno altri lockdown, seppur di breve durata, in quanto
questo incentivo è alternativo alla cassa integrazione da DL Agosto. Infine, si puntualizza che l’esonero è vantaggioso,
confrontato con il nuovo plafond di cassa integrazione, solo se l’azienda ha usufruito nei mesi di maggio e giugno 2020
in larga misura dell’ammortizzatore sociale (sospensione dei rapporti di lavoro).
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
Il DL Agosto ha introdotto un incentivo finalizzato al rilancio dell’occupazione. Ebbene, i datori di lavoro, che entro il
31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di
apprendistato e dei contratti di lavoro domestico (ragionevolmente anche degli intermittenti), beneficiano di un
esonero contributivo totale a loro carico per un periodo massimo di 6 mesi. Il vantaggio previdenziale è soggetto al
tetto di euro 8.060 su base annua e non riguarda i premi dovuti all’INAIL. Inoltre, restano esclusi i lavoratori che
abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima
impresa. Infine, l’esonero è riconosciuto anche in caso di trasformazione di rapporto a tempo indeterminato (salvo
che non abbia maturato un diritto di precedenza).
Proroga o rinnovo di contratti a termine
A seguito di rivisitazione di una norma contenuta nel DL Rilancio, fino al 31 dicembre 2020 è possibile rinnovare o
prorogare un contratto a termine, per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, senza il vincolo di apporre
una causale così come ordinariamente prevede il Decreto Dignità. Restano immutati tutti gli altri aspetti che
regolamentano il contratto a termine quali durata massima di 24 mesi, numero massimo di proroghe, stacchi
contrattuali, divieti e diritti di precedenza.
Si ricorda che è stata abrogata la parte del DL Rilancio che prevedeva l’obbligo di prorogare i contratti a termine per
una durata pari a quella del periodo usufruito in cassa integrazione.
Blocco dei licenziamenti
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili
all’emergenza Covid-19 del DL Agosto o in alternativa, l’esonero del versamento dei contributi previdenziali, resta
precluso l’avvio di procedure di:
– licenziamento collettivo;
– licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
Le preclusioni non si applicano in caso di:
– cessazione definitiva dell’attività con messa in liquidazione senza alcuna continuazione;
– accordo collettivo aziendale;
– fallimento senza alcun esercizio provvisorio dell’attività.
Di fatto il blocco sui licenziamenti avrà un termine mobile dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 a secondo del caso
concreto in cui si trova l’azienda.
Restano ancora praticabili le seguenti ipotesi di licenziamento:
– licenziamento per giusta causa;
– licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
– licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia;
– licenziamento per superamento del periodo di comporto;
licenziamento al termine del periodo di prova;
– licenziamento dei dirigenti;
– licenziamento dei lavoratori domestici;
– risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo di formazione.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.