Avvisi di irregolarità : le sospensioni di agosto 2024

E’ di recente introduzione la norma che dispone la sospensione dell’invio delle “comunicazioni bonarie” che, salvo casi di urgenza, non verranno trasmesse nel periodo intercorrente fra  1° agosto e il 31 agosto di ogni anno (e poi anche dal 1° fino al 31 dicembre). Tale sospensione riguarda in realtà non solo gli avvisi di irregolarità emessi ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, ovvero a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, ma anche gli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73), gli avvisi che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1 comma 412 della L. 311/2004, nonché le lettere di compliance disciplinate dall’art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014. Lo prevede l’ art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1.

Resta inoltre salda la sospensione dei termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004, già disposta dall’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016. Quindi, il termine di 30 giorni (o di 90gg in caso di notifica all’intermediario) utile per fruire della definizione dell’avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.

Oltre alla sospensione sull’invio di tali avvisi, è prevista cnhe  l’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (è compresa, dunque, anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).

Va fatta però attenzione agli avvisi per i quali esiste già una rateazione in corso in quanto nessun differimento è previsto per il pagamento delle rate successive alla prima.