19 Gen Il diritto di rivalsa del cedente della maggior IVA accertata
Con la risposta ad interpello n. 481/2023, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che è possibile esercitare il diritto rivalsa ex art. 60, comma 7, del DPR 633/1972 anche nel caso di accertamento con adesione ex art. 1, comma 179, della L. 197/2022.
L’art. 60, comma 7, del “Decreto IVA”, permette in generale al contribuente di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi solo a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. Naturalmente la rivalsa è subordinata alla presenza di determinati presupposti, ovvero la riferibilità dell’imposta accertata a specifiche operazioni e la conoscibilità del cessionario/committente.
Il cessionario/committente può poi esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.
L’Agenzia ricorda l’orientamento adottato con la Circolare n. 35/E del 2013, con cui si è avuto modo di precisare che l’art. 60, comma 7, del Decreto IVA, trova applicazione anche nei casi di definizione dell’atto di accertamento mediante strumenti deflattivi del contenzioso.
Da ultimo, l’Agenzia precisa che, nel caso in cui il cessionario/committente sia stato incorporato per effetto di una fusione per incorporazione, la fatturazione dell’IVA può avvenire nei confronti della società incorporante.