12 Gen La deducibilità delle spese di pubblicità a favore degli enti sportivi
La recente riforma dello sport ha introdotto una specifica disposizione che riguarda la deducibilità delle spese di PUBBLICITA’ verso enti sportivi (art. 12, comma 3, del D. Lgs. 36/2021).
In realtà la disposizione riprende già quanto precedentemente previsto dall’art. 90 della L. 289/2002, in vigore sino al 30.6.2023, ora abrogato.
Per spesa di pubblicità, secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13.7.2009 n. 34, dobbiamo intendere le spese sostenute sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, basato sull’obbligo di pubblicizzare il marchio o il prodotto dell’impresa, a fronte del pagamento di un corrispettivo. In sostanza vi deve essere un’azione concreta posta in essere dal beneficiario del corrispettivo per favorire la promozione del marchio o dell’immagine dell’erogante.
La norma è rivolta ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che stipulano contratti di pubblicità con:
- Società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al RAS;
- Fondazioni costituite da istituzioni scolastiche;
- Associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono attività nei settori giovanili, riconosciuta dalle FSN ed EPS.
L’importanza della norma di cui al c. 3 dell’art. 12 del D. Lgs 36/2021 consiste nel fatto che rappresenta una presunzione assoluta circa la natura degli oneri pagati da una SRL, SAS, SNC, DITTA INDIVIDUALE, PROFESSIONISTA etc. al fine di promuovere se stessi o i propri marchi o prodotti. Ovvero sia, in presenza di:
- contratti regolari;
- fatture corrette e rispondenti al contratto;
- l’effettiva presenza di mezzi/attività da cui derivino ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito.
l’amministrazione finanziaria non potrebbe contestare la deducibilità del costo come spesa di pubblicità. Un problema potrebbe porsi, semmai, in termini incongruità o antieconomicità delle sponsorizzazioni/pubblicità (Cass. 4.11.2022 n. 32592).
Ma cosa succede se il contratto di pubblicità prevede un corrispettivo annuo superiore alla soglia di 200.000 Euro, ad esempio di 250.000 Euro?
L’eccedenza rispetto ai 200.000 euro è deducibile in base alle regole generali in materia di reddito d’impresa (ris. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 57).
Così, se i corrispettivi eccedenti, in questo caso euro 50.000, sono erogati a fronte di un contratto che presenta tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria, essi sono deducibili come spesa di pubblicità.