16 Feb Gli obblighi di informativa per le Società a Responsabilità Limitata
Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi è stata introdotta anche una nuova disposizione per le società a responsabilità limitata al fine di garantire con sistematicità e tempestività il controllo ed il monitoraggio dell’andamento economico-finanziario delle stesse: ciò al fine di evidenziare criticità ed eventualmente prevenire potenziali situazioni di crisi.
La disposizione in questione è inserita nell’art. 2475 del codice civile e precisamente al comma 6, che dispone di applicare, in quanto compatibile, l’art. 2381 del codice civile.
L’art. 2381 al 5° comma recita:
“Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.”
Ecco quindi che anche nelle SRL gli amministratori dotati di deleghe devono riferire al CdA e al Collegio sindacale almeno ogni 6 mesi le seguenti tre informative:
– generale andamento della gestione;
– prevedibile evoluzione della gestione
– operazioni di maggior rilievo – per la loro dimensione o caratteristiche – effettuate dalla società e dalle sue controllate.”
Tenuto conto che una prima informativa annuale viene effettuata con l’approvazione del progetto di bilancio la seconda, entro i successivi 6 mesi dovrà esser portata in CdA con una seconda “informativa”, riteniamo, integrata da bilancio di periodo e preconsuntivo.
Ecco quindi che, almeno in linea di massima, tali adempimenti consentono di prevenire eventuali situazioni di crisi che portano all’obbligo informativo dell’organo amministrativo nei confronti dei soci in caso di perdite ai sensi degli artt. 2482 bis e 2482 ter.