31 Gen Quota 103 e incentivi al trattenimento in servizio
Cessata a fine 2021 la nota “quota 100” e a fine 2022 la progenie “Quota 102”, il 2023 ha visto il legislatore continuare su questa strada introducendo un accesso anticipato alla pensione definito come “Quota 103”. La nomeclatura è legata ai requisiti congiunti che il lavoratore deve possedere:
- 62 anni di età;
- 41 anni di anzianità contributiva.
Tali requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2023 e il diritto potrà essere esercitato in qualsiasi momento successivo alla maturazione anche dopo il 2023.
A differenza delle precedenti versioni, quella nuova prevede un tetto all’importo della pensione che non può eccedere 5 volte il trattamento minimo di pensione che per il 2023 è pari a 563,73 euro al mese. Il tetto si protrarrà fino al momento della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria.
Restano confermati tutti gli aspetti delle precedenti “quote”:
- possibilità di raggiungere i 41 anni di contribuzione anche sommando i contributi non coincidenti accreditati in diverse gestioni previdenziali obbligatorie e purché in nessuna di essere si sia titolari di pensione;
- divieto di cumulo tra la pensione percepita e qualsiasi reddito di lavoro dipendente o autonomo percepito fino al compimento dell’età pensionabile, salvo i redditi autonomi occasionali fino a 5.000 euro annui;
- decorrenza della pensione dopo un intervallo di 3 mesi dal perfezionamento dei requisiti (6 mesi per i dipendenti pubblici), salvo per chi li matura entro il 31 dicembre 2022, per i quali la decorrenza è fissa dal 1° aprile 2023 e per i dipendenti pubblici dal 1° agosto 2023;
- quota 103 non potrà essere presa come punto di riferimento per gli scivoli pensionistici dell’isopensione, del contratto di espansione e dell’esodo anticipato tramite i Fondi di solidarietà, salvo che questo ultimi lo prevedano e lo regolamentino in modo esplicito.
Particolarmente interessante la disposizione secondo cui chi matura i requisiti di quota 103 ha la possibilità di proseguire il rapporto anziché accedere al pensionamento anticipato. Il lavoratore potrà chiedere al datore di lavoro il pagamento in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica (di regola il 9,19%), con conseguente esclusione del versamento della quota stessa e del relativo accredito alla gestione previdenziale.