05 Lug Riversamento del credito ricerca e sviluppo
Assistiamo spesso a controlli dell’Amministrazione Finanziaria rivolti al recupero di indebiti utilizzi dei crediti generati dall’attività di R & S.
Questo tipo di controlli conducono spesso a rilievi di particolare sostanza economica cui spesso si affiancano procedimenti di natura penale.
Al fine di evitare problematiche può aver senso valutare quanto previsto dal DL 146/2021 il quale ha introdotto una speciale sanatoria rivolta indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, che comporta lo stralcio delle sole sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione.
Il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 ha disciplinato le modalità e i termini per aderire alla procedura di riversamento, approvando altresì il modello contenente la relativa domanda e le istruzioni per la compilazione. Per aderire alla procedura di riversamento occorre:
- presentare il modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” entro il 30.9.2022;
- eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16.12.2022 (senza avvalersi della compensazione), anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.
L’importo del credito per il quale viene presentata la suddetta domanda deve essere riversato, senza possibilità di utilizzare crediti in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo che verranno approvati con apposita risoluzione, in unica soluzione entro il 16.12.2022 o in 3 rate annuali rispettivamente entro il:
– 16.12.2022;
– 16.12.2023;
– 16.12.2024.
Di fatto trattasi di una autodenuncia che mira ad evitare il pagamento di pesanti sanzioni e ad evitare la punibilità penale per indebita compensazione.