Licenziamento e la manifesta insussistenza del fatto

La Corte Costituzionale negli ultimi anni è stata chiamata a svolgere gli straordinari per dirimere il contenzioso interpretativo che la disciplina sui licenziamenti ha portato con se fin dalla riscrittura dell’art. 18 della Legge 300/1970 da parte della Riforma Fornero. Proprio su quest’ultima, la Legge 92/2012, la Corte con la sentenza 152/2022 è intervenuta ritenendo incostituzionale l’inciso “manifesta” rispetto all’elemento dell’insussistenza posto a base di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La questione di legittimità è stata posta dal Tribunale di Ravenna il 6 maggio 2021 lamentando la violazione di ben cinque articoli della Costituzione. Dopo un lungo esame, la Consulta ha ritenuto che l’inciso “manifesta” insussistenza del fatto ha natura indeterminata non essendo previsto nella norma nessun criterio oggettivo che permetta di definirne la portata. Ulteriormente, non esistendo punti di riferimento valutativi, il giudice è tenuto a elaborare soluzioni non sorrette da criteri empirici con conseguenti difformità e ingiustificate disparità di trattamento. Quel che emerge è che la sussistenza di un fatto non deve richiedere delle graduazioni che il giudice deve risolvere, in altre parole o un fatto è insussistente o è sussistente non trovando una collocazione giuslavoristica il concetto di insussistenza manifesta.

Espunto dall’ordinamento giuridico il carattere della manifesta insussistenza, indubbiamente si semplificherà l’esame del giudice trovando un’unica strada, in caso di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella reintegra nel posto di lavoro. Sorge spontaneo quindi domandarsi quando e se potrà trovare applicazione la tutela indennitaria. La Corte Costituzionale conscia di questa situazione ha abbozzato una possibile applicazione laddove vengano violate le clausole di buona fede e correttezza nella scelta del lavoratore, criterio in uso nell’ambito delle procedure collettive. Quel che sembra, concludendo, è che in ogni caso la tutela indennitaria farà molta fatica a trovare applicazione.