10 Gen Assegno Unico Universale
Il D.lgs 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022 istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico. Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il nuovo assegno sostituisce tutte le attuali previsioni di sostegno alle famiglie e alla natalità con la sola eccezione del “bonus nido”.
Scendiamo un po’ più nel dettaglio… L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- residenza e domicilio in Italia;
- residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeter- minato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei
Come su anticipato, l’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:
- per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
- per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
L’importo dell’assegno è così composto:
- per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
- per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto un importo variabile da 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 000 euro);
- per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;
- per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non auto- sufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;
- per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggio- razione pari a 80 euro mensili;
- per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro;
- per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione pari a 20 euro mensili per ciascun
- nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 000 euro;
- a decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile in presenza congiunta delle ulteriori seguenti condizioni:
- ISEE non superiore a 000 euro;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del
La maggiorazione mensile spetta:
- per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
- per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
- per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.
La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della
L’assegno è corrisposto dall’INPS mediante accredito su IBAN o mediante bonifico domiciliato, non concorre alla formazione del reddito, ed è erogato al richiedente ovvero a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.
Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.