30 Aprile : scadenza dei termini per l’istanza di rottamazione-quater di ruoli e cartelle

La Legge di Bilancio 2023 ha riproposto la possibilità di definire i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, corrispondendo soltanto gli importi dovuti a titolo di capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (c.d. rottamazione-quater).

La nuova rottamazione consente dunque di definire i debiti iscritti a ruolo, senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di:

  • interessi (anche di mora);
  • sanzioni;
  • somme aggiuntive dovute sui contributi o premi degli Enti pubblici previdenziali;
  • aggio dovuto all’ Agente della riscossione.

In relazione alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli Enti previdenziali, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi (comunque denominati) e alle somme maturate a titolo di aggio.

Il debitore è tenuto a manifestare la volontà di avvalersi della rottamazione-quater trasmettendo, entro il 30 aprile 2023, un’apposita dichiarazione.

Nella dichiarazione, il debitore deve indicare il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento (entro un massimo di 18 rate), nel limite massimo di 5 anni.

Il pagamento delle somme dovute può essere infatti effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure, in caso di scelta rateale, la prima e la seconda rata, ciascuna d’importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadono, rispettivamente, il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023; le restanti 16 rate, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024. A decorrere dal 1° agosto 2023, sulle rate sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.

La domanda di definizione deve essere presentata in modalità telematica.

E’ possibile indicare anche un singolo carico contenuto nella cartella di pagamento o nell’avviso (l’adesione alla rottamazione-quater non deve, infatti, riguardare necessariamente tutti i carichi ricompresi nella cartella o nell’avviso).

Entro il 30 giugno 2023, l’Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Lo Studio è a disposizione per valutare le migliori modalità di adesione alla nuova definizione agevolata dei ruoli.